STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SACRA DI SAN MICHELE-OdV
IN VALLE DI SUSA
Come variato nell’Assemblea Generale sabato 1° 0ttobre 1994 e Comprensivo di modifiche statutarie effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lvo 3/7/2017 n° 117 approvate con Assemblea Straordinaria del 13/07/2019
E’ legalmente costituita l’associazione denominata ASSOCIAZIONE VOLONTARI SACRA DI SAN MICHELE - OdV con sede in Sant’Ambrogio di Torino (10057) presso l’Abbazia di San Michele.
Art. 1 – l’Associazione “Volontari Sacra di San Michele - OdV” costituitasi liberamente dopo concrete esperienze di solidarietà vissute in loco da alcuni componenti, in risposta ai numerosi urgenti bisogni dell’Abbazia ed alla richiesta esplicita dei PP. Rosminiani che in essa operano da oltre 150 anni con estrema pochezza di mezzi, ha lo scopo di favorire la conservazione e la valorizzazione della millenaria Abbazia, operando nell’ambito dei suoi aspetti storico-culturali ed ambientali in stretto accordo e con l’approvazione del Rettore pro-tempore dell’Abbazia.
Per realizzare tale scopo, essa svolge -ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 117/2017- in via principale le attività di interesse generale indicate ai punti F) I) e K) dell’art. 5 D.Lgs 117/2017.
F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
sviluppando le seguenti azioni:
- collaborazione con l’Ente Sacra nell’accompagnamento di gruppi di visitatori nei momenti di maggiore afflusso,
- formazione dei soci/volontari per le attività di cui sopra,
- promozione del monumento ogni qualvolta se ne presenti l’occasione,
- collaborazione nell’organizzazione e gestione pratica di eventi culturali musicali e non che si tengono presso l’Abbazia,
- coadiuvazione nel mantenimento ordinario e straordinario della struttura,
- coadiuvazione nella gestione della biblioteca,
- approfondimento di singoli argomenti e tematiche relative a storia, arte o architettura del monumento con lo scopo di diffondere presso il pubblico, anche con visite speciali o pubblicazioni quanto elaborato.
L’Associazione intende agire privilegiando il territorio ed in collaborazione con i gruppi, enti e associazioni locali che concretamente contribuiscono alla necessità della Sacra con la loro opera.
Art. 2 – L’Associazione, apartitica, aconfessionale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composta di Soci che intendono operare in intesa ed appoggio ai PP Rosminiani.
Art. 3 – Fanno parte dell’Associazione solo persone fisiche -minimo sette - che ne condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto, disposte a prestare concreta e diretta attività di volontariato gratuitamente.
L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e smi.
La domanda di ammissione del nuovo Socio verrà valutata dal Consiglio Direttivo che dovrà dare comunicazione allo stesso della sua iscrizione nel Libro Soci entro 3 mesi dalla domanda scritta motivando e comunicando eventuale rifiuto entro 60 gg dalla delibera. In caso di rifiuto dell’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo il Socio può presentare ricorso entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione presso il Collegio dei Probiviri che avrà tempo due mesi per fornire una risposta.
Una volta ottenuta la delibera di ammissione del Consiglio, di fatto sono Soci quanti sono in regola con il versamento della quota sociale.
Oltre ai “Soci effettivi” abbiamo:
- i “Soci giovani” quanti sono compresi nella fascia di età tra i 15 e i 20 anni.
Art. 4 – Perde la qualità di Socio chi si dimette o non rinnova la quota associativa entro i termini stabiliti oppure è espulso dall’Assemblea dei Soci per comprovate violazioni statutarie.
Art. 5 – I Soci si impegnano al versamento entro il mese di gennaio, di una quota annuale stabilita dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.
Diritti e Doveri dei soci:
1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’OdV ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I Soci hanno diritto:
● di partecipare a tutte le attività promosse dall'OdV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’OdV;
● di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
● di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
● di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
b) I Soci sono obbligati:
● all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
● a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'OdV;
● al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile. La qualità di socio si perde:
● per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'OdV;
● per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’OdV;
● per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall’eventuale sollecito scritto.
Art. 6 – Il patrimonio associativo potrà pervenire da quote sociali, contributi volontari (lasciti, eredità, ecc.), erogazioni di enti pubblici, proventi derivanti da iniziative dell’Associazione che si avvale soprattutto dalle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. L’intero patrimonio è da utilizzarsi per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di attività sociale.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’OdV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’OdV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’OdV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
3. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Art. 7 – sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Generale
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Le Commissioni di lavoro
Le cariche hanno durata biennale e sono rinnovabili due volte consecutive. La carica di presidente è invece rinnovabile senza limite di tempo.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
Art. 8 – l’Assemblea Generale è costituita dai membri dell’Associazione; essa è l’organo sovrano della stessa.
Sono suoi compiti:
• eleggere il Presidente
• eleggere, scegliendoli tra i soci, i membri del Consiglio Direttivo, e revocarli
• eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti
• eleggere il Collegio dei Probiviri
• proporre, discutere e vagliare gli indirizzi generali dell’Associazione, verificandone l’attuazione
• stabilire l’ammontare delle quote sociali
• approvare i Bilanci preventivo e consuntivo e l’eventuale relazione di missione ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 117/2017
• deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
• deliberare su eventuali modifiche al presente Statuto, fatto salvo quanto disposto all’Art. 2.
• deliberare in merito alle responsabilità dei componenti degli Organi Socialie promuove azione di responsabilità nei loro confronti
• approvare l’eventuale regolamento e sue variazioni
• deliberare sull’esclusione dei soci
L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo una volta l’anno, nel corso del primo trimestre dell’anno; quella Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea Generale Straordinaria entro due mesi ogni qualvolta essa venga richiesta e sottoscritta da almeno il 10% dei Soci. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente. La convocazione avviene con inviti scritti, contenenti l’Ordine del Giorno, spediti almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Perché l’Assemblea sia valida occorre l’intervento di almeno la metà dei Soci iscritti; tuttavia, trascorsa un’ora da quella fissata in prima convocazione, le Assemblee, in seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, ma nel caso in cui l’Assemblea fosse chiamata a deliberare su modifiche da apportare allo Statuto, queste vanno inserite nell’Ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea e prendono valore se approvate dalla maggioranza dei Soci componenti l’Associazione. Sono consentite le votazioni a mezzo posta.
Ciascun membro dell’Associazione può esprimere un singolo voto e farsi rappresentare tramite delega scritta, da un altro associato. Ciascun membro dell’Associazione può rappresentare fino ad un massimo di tre associati (nel caso l’associazione conti fino a 500 iscritti) oppure può rappresentare 5 associati nel caso il numero di Soci superi le 500 unità. Se del caso si applicano le disposizioni del CC all’art 2372 (c.4 e 5) .
Le votazioni nelle assemblee hanno luogo per alzata di mano, salvo per quelle elettive, che si svolgono a scrutinio segreto. L’Assemblea Generale nomina una Commissione elettorale, costituita da tre Soci – un segretario e due scrutatori – con il compito di verificare l’identità degli elettori, il rispetto della segretezza del voto e proclamare i risultati, oltre a stendere un accurato verbale relativo alle operazioni elettorali.
Possono votare nelle Assemblee tutti i Soci regolarmente iscritti con la sola esclusione dei nuovi Soci iscritti da meno di tre mesi. Si applicano comunque le disposizioni presenti nell’art. 2373 del Codice Civile (Conflitto di Interessi). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
Art. 9 – il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Vi fanno parte i nove membri eletti tra i Socidall’Assemblea Generale ed il Presidente lo presiede. Per i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente si applicano le norme dell’art. 2382 del CC
I compiti del Consiglio Direttivo riguardano:
- la promozione, l’organizzazione e la gestione di ogni attività che permetta di raggiungere gli scopi sociali
- la nomina tra i suoi membri del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario
- l’istituzione di Commissioni di Lavoro
Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno ogni due mesi dal Presidente dell’Associazione, anche telefonicamente; è valido se è presente almeno metà degli aventi diritto. Per la validità delle deliberazioni, sentito il parere del Padre Rettore, è richiesta l’approvazione della metà più uno dei membri presenti. In caso di parità, il parere del Presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza.
Dopo due assenze consecutive non giustificate il membro eletto dall’Assemblea decade automaticamente. Qualora, per qualsiasi motivo venisse a rendersi vacante un posto il Consiglio provvederà alla sostituzione nominando il primo dei non eletti tra i votati dall’Assemblea.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Art. 10 – Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto legale e statutario; viene eletto dall’Assemblea Generale tra i soci.
Art. 11 – il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.
Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci, eletti dall’Assemblea Generale, che siano preparati nell’ambito amministrativo. Compito del Collegio è verificare la correttezza amministrativa dell’Associazione e di garantire l’esattezza dei bilanci, preparati dal Tesoriere, da sottoporre annualmente all’Assemblea Generale.
Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci, eletti dall’Assemblea Generale, i quali eleggeranno al loro interno il Presidente del Collegio. Suo compito è perseguire l’amichevole soluzione di eventuali vertenze sorte tra i Soci e di deliberare con pieni poteri su qualunque controversia in campo associativo, fatta salva l’eventuale espulsione di Soci proposta dal Consiglio Direttivo sulla quale presenterà un parere all’Assemblea dei Soci.
Art. 14 – Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il potere di firma per gli atti di natura contabile ed economica, di cui ha responsabilità su mandato del Consiglio Direttivo, in caso di impedimento tali atti possono essere firmati dal Presidente.
Il Tesoriere è pure responsabile della tenuta della Cassa dell’Associazione; riceve le quote di iscrizione dei Soci e provvede alla stesura dei Bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea Generale, previa approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 15 – Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, tiene lo schedario dell’Associazione, redige i verbali delle Assemblee Generali e dei Consigli Direttivi.
Art. 16 – Ogni carica è ricoperta a titolo gratuito. L’attività degli aderenti e/o volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. E’ assolutamente incompatibile la qualità di socio e/o volontario con l’esistenza di rapporti patrimoniali con l’Associazione Volontari Sacra di San Michele OdV compresi quelli derivanti da lavoro dipendente o autonomo.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata nell’ambito delle iniziative deliberate dall’Associazione stessa, previa documentazione, anche in forma autocertificata, la cui tipologia, entità e modalità di erogazione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni di Lavoro che collaborano su progetti specifici, al raggiungimento degli scopi associativi.
Il Consiglio Direttivo nominerà il coordinatore di ciascuna commissione e sceglierà i componenti, il cui numero sarà determinato dai progetti e dalle circostanze. Compito del coordinatore è di animare e guidare le Commissioni al raggiungimento degli scopi assunti, riferendone al Consiglio Direttivo.
Art. 18 – Sede dell’Associazione è l’Abbazia della Sacra di San Michele – 10057 Sant’Ambrogio di Torino. In essa vengono conservati gli atti dell’Associazione ed i Libri Sociali (Libro Soci, Registro dei Volontari attivi, Verbali Assemblee, Verbali Consiglio Direttivo egli altri organi sociali) per ogni eventuale consultazione o raffronto, dietro richiesta scritta presentata al Segretario o al Padre Rettore, da parte dei Soci.
La consultazione non può essere rifiutata in alcun caso.
Art. 19 – Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, obbligatorio e vincolante per tutti i Soci, valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e smi. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
Per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto, valgono le decisioni prese dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei partecipanti.